
Il modello multiculturale porta caos e disgregazione, dice Valditara. Gli alunni stranieri vanno allora “assimilati”? Esiste un terzo modello, l’approccio interculturale.
“L’inclusione può avvenire assimilando i nuovi arrivati sui valori fondamentali, quelli che sono racchiusi nella Costituzione e che appartengono alla identità di chi accoglie, oppure realizzando la società del melting pot dove ognuno pensa e fa ciò che vuole. La prima società ha un futuro ordinato e prospero, la seconda ha di fronte a sé la disgregazione e il caos”. Così ha scritto in un post del 28 marzo 2024, pubblicato su uno dei suoi profili social, il ministro Giuseppe Valditara, a proposito degli alunni stranieri nelle scuole italiane.
Di qui erano scaturite le ulteriori considerazioni sul “tetto” di alunni stranieri nelle classi scolastiche – a mio avviso altrettanto sconcertanti – sempre pubblicate il 28 marzo 2024 sullo stesso social, che abbiamo già commentato in un precedente articolo sul sito di Laboratorio Adolescenza Magazine.
Tornando all’integrazione, va detto che un simile “infortunio” era già occorso all’allora ministro degli interni, Marco Minniti, in un’intervista concessa al giornalista Andrea Gangini il 22 settembre 2017 ed anche allora, in altro ambito, mi ero occupato della vicenda.
In quella circostanza il ministro Minniti aveva affermato che “i nostri valori vanno a tutti i costi assimilati”, ed ancora “Chi ritiene che la donna debba essere succube dell’uomo e la legge dello Stato succube della legge di Dio (la sharia) si pone automaticamente fuori dalla nostra civiltà giuridica. Esistono valori non negoziabili e su questi abbiamo il dovere di non arretrare”.
Ciò dicendo il Ministro aveva di fatto sostenuto che, in astratto, i modelli di integrazione sono due: quello assimilazionista, in base al quale l’immigrato deve necessariamente assimilare i valori di fondo della cultura ospite, e quello multiculturale, in base al quale culture diverse possano e debbono convivere nella diversità.
In pratica Valditara e Minniti, di estrazione politica così diversa, appaiono accumunati nel ritenere che esistano soltanto due modelli di inclusione degli stranieri, uno multiculturalista, che porta al melting pot e che va rigettato, e uno assimilazionista che va assunto a modello anche per il nostro Paese.
Sarà opportuno allora ricordare che i governi della Repubblica Italiana, almeno fino alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 volute dal ministro Maria Chiara Carrozza, hanno sempre rigettato sia il modello assimilazionista (alla francese) che vuole imporre a tutti gli immigrati la lingua, le tradizioni, i costumi della nazione ospitante, sia il modello multiculturale (all’inglese) che porta alla generazione di ghetti (attorno alle grandi città) all’interno dei quali i vari gruppi etnici, impermeabili a qualsiasi contaminazione, mantengono i propri costumi tradizionali, spesso anche in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali e inviolabili della persona.
La “terza via” italiana, invece, ha sempre perseguito l’approccio interculturale, che è teso a realizzare l’integrazione delle culture, nel reciproco riconoscimento.
Sottolineo che la prospettiva interculturale non si limita a valorizzare le differenze, ma collabora alla costruzione della convivenza, e ciò diventa indispensabile all’interno delle complesse società europee, nelle quali bisogna combattere sia il rischio dell’appiattimento sia il rischio del relativismo culturale. Vorrei anche notare che l’approccio interculturale non è frutto della scelta un po’ snob di una élite culturale distante dalla realtà, essa è l’unica possibile alla luce dei principi della Costituzione repubblicana.
Assimilazionismo e multiculturalismo sono incompatibili sia con l’affermazione assoluta della dignità della persona (Art. 2 cost.) ed il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili da parte dello Stato, sia con l’accoglimento della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici del Santi Romano (Artt. 5 e 7 cost.), che nella nostra costituzione marca gli ambiti di competenza dello Stato, escludendo che esso possa assurgere al rango di Stato etico titolato a dettare regole morali alle coscienze individuali.
L’abbandono, cioè, del principio secondo cui tutto è riconducibile a Cesare (sancendo, anzi, che interi ambiti sono sottratti necessariamente al potere dello Stato), il che ha come corollario il riconoscimento della libertà di coscienza, anche in ambito religioso, e la equiparazione di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge.
Si tenga sempre conto che l’affermazione della libertà religiosa contenuta nell’art. 8 cost. non si limita alla libertà di coscienza, che è in ogni caso incoercibile, ma implica contenuti ben più ampi che si estendono alla libertà di propaganda, di proselitismo e di culto. Unico limite alla libertà religiosa, coerentemente con tutto l’impianto costituzionale, è dato dalla necessità di condivisione, da parte delle Chiese, delle norme dell’ordinamento giuridico italiano e sommamente dei valori e dei principi costituzionali di democrazia, libertà ed uguaglianza.
La comunità politica nella sua struttura istituzionale deve essere neutrale e deve porsi al servizio delle varie organizzazioni sociali che operano nella società civile, all’interno delle quali ci sono anche le Chiese e le comunità religiose. Dal canto loro le Chiese e le comunità religiose, che non sono agenzie umanitarie, ma che sono portatrici di un messaggio spirituale e religioso, devono essere prese in considerazione e possono offrire un considerevole aiuto nella costruzione di un ordine giuridico Nazionale ed Europeo di giustizia e di pace.
E d’altra parte l’esplicito riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3), che si realizza nel divieto di discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali, impedisce che il principio di uguaglianza si riduca ad un mero intento programmatico affidato all’opera del legislatore ordinario, o peggio che l’uguaglianza sia affermata solamente tra pari e cioè, magari, tra cittadini “maschi, adulti, bianchi” ammessi al voto per effetto del possesso di tale status politico sociale.
In conclusione, e con lo scopo di chiarire anche gli ambiti in cui sia possibile comparare le diverse legislazioni degli Stati aderenti all’Unione Europea in tema di accoglienza degli stranieri (come oggi da molte parti si sollecita), voglio ribadire che multiculturalismo, assimilazionismo e interculturalismo non sono neologismi coniati da qualche giovane talento della politica.
Il multiculturalismo appartiene al DNA del popolo britannico, ci hanno creato sopra un impero. Basterebbe pensare all’India Vittoriana o alla storia recente del Sud Africa, o ripercorrere la biografia di Ghandi per comprenderlo.
L’assimilazionismo è invece figlio proprio di quella equivoca formulazione dei valori illuministi della “Liberté, Egalité e Fraternité” che Robespierre ha cercato di imporre con la ghigliottina e che si sono ben saldati con la tradizione gallicana dei nostri cugini d’oltralpe.
Quanto al nostro grande e sventurato Paese, arrivato molto tardi all’unità politica, che ha saputo costruire la sua unità sui valori della cultura, esso ha sempre fatto dell’interculturalismo la sua cifra, almeno da quando Papa Gregorio Magno ha convertito i Longobardi.
Infatti (per scelta intenzionale del Papato) la conversione religiosa non comportò l’assimilazione dei Longobardi ai valori e ai costumi dei Latini, ma anzi, al contrario, determinò la nascita di una nuova civiltà che, prendendo il meglio dalle due tradizioni, consentì il superamento della distinzione tra i due popoli e la nascita degli italiani.
Docente di diritto ed economia politica - IPSSEOA U. Di Pasca - Potenza



